Art. 6

In vigore dal 14 giu 1989
1. In deroga all', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1091/80, i prodotti da immagazzinare sotto contratto di ammasso privato possono essere assoggettati al regime di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80. L'Italia può esigere che le due operazioni di cui al primo comma inizino contemporaneamente. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, qualora venga concluso un contratto di ammasso privato per un quantitativo costituito di più partite, immagazzinate in date diverse, può essere presentata per ogni partita una dichiarazione di pagamento distinta. La dichiarazione di pagamento di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3665/87 è presentata per ogni partita il giorno della sua entrata in magazzino. Per partita s'intende il quantitativo immagazzinato in un determinato giorno.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1989/1684 | Portale Normativo