Art. 7

In vigore dal 14 giu 1989
1. Dopo due mesi di ammasso contrattuale le carni immagazzinate possono essere ritirate dal magazzino totalmente o in parte, nel rispetto di un quantitativo minimo, a condizione che, entro 60 giorni dalla data di uscita dal magazzino: - abbiano lasciato il territorio della Comunità; - abbiano raggiunto la loro destinazione nei casi di cui all'articolo 34, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87, ovvero - siano state depositate in un deposito di approvvigionamento in conformità dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3665/87. 2. Se il periodo di 60 giorni non viene rispettato, l'importo dell'aiuto per il quantitativo interessato, calcolato in conformità dell', è ridotto: - del 15 %, e - maggiorato di un ulteriore 5 % per ogni giorno eccedente il periodo di 60 giorni. Inoltre, per il quantitativo interessato, il 15 % della cauzione di cui all' e un ulteriore 5 % per ogni giorno eccedente il periodo di 60 giorni viene incamerato. 3. Se, prima della scadenza del periodo minimo di ammasso contrattuale, almeno il 90 % delle carni effettivamente ammassate sotto contratto è stato esportato ai sensi del paragrafo 1, il quantitativo restante può essere ritirato dal magazzino prima della scadenza del periodo minimo di ammasso contrattuale. In caso di ritiro: - l'aiuto è pagato soltanto per il quantitativo esportato, e - la cauzione di cui all' è svincolata soltanto per il quantitativo esportato. 4. Ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi, la prova viene fornita come in materia di restituzioni.
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