Art. 1
In vigore dal 14 giu 1989
1. Al 30 giugno 1989 possono essere presentate presso l'organismo d'intervento italiano domande di concessione di aiuti all'ammasso di carni provenienti da bovini adulti in una delle presentazioni definite nell'.
Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti i contratti ovvero la situazione del mercato lo rendono opportuno, il termine ultimo per la presentazione delle domande può essere modificato.
2. Gli importi di aiuti, per tonnellata di prodotto non disossato, sono indicati nell'allegato del presente regolamento per ciascuna di tali presentazioni, in conformità dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1091/80.
Qualora tutta la carne con osso sia disossata prima dell'immagazzinamento, gli importi degli aiuti fissati in allegato sono maggiorati di 40 ECU/t.
Gli importi degli aiuti vengono adeguati in caso di proroga o di riduzione del periodo di ammasso. Gli importi dei supplementari mensili o delle detrazioni giornaliere per ciascuna delle presentazioni di cui all' sono indicati nell'allegato del presente regolamento.
3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il disposto del regolamento (CEE) n. 1091/80.
Storico versioni
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