Art. 5
In vigore dal 14 giu 1989
1. Il periodo di ammasso è di almeno 3 mesi e non superiore a 5 mesi a scelta dell'ammassatore. Se il periodo di ammasso è superiore a 3 mesi l'importo dell'aiuto è maggiorato in conformità dell', paragrafo 2.
2. Dopo 2 mesi di ammasso contrattuale e a richiesta dell'ammassatore, si può procedere ad un unico pagamento anticipato dell'aiuto, a condizione che l'ammassatore costituisca una cauzione pari all'anticipo maggiorato del 20 %.
L'anticipo non può essere superiore all'importo dell'aiuto corrispondente a un periodo di ammasso di 2 mesi. Se dei quantitativi sotto contratto sono esportati in conformità dell' del pagamento anticipato, in sede di calcolo dell'anticipo si tiene conto dell'effettivo periodo di ammasso di tali quantitativi.
L'anticipo viene convertito in moneta nazionale applicando il tasso rappresentativo in vigore il giorno della conclusione del contratto di ammasso.
Storico versioni
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