Art. 4

In vigore dal 14 giu 1989
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, durante le operazioni di entrata all'ammasso il contraente può tagliare o disossare la totalità o parte di prodotti di cui all', a condizione che sia messo in lavorazione soltanto il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto e che tutta la carne ottenuta dalle operazioni di taglio o di disossamento venga ammassata. Al più tardi al momento dell'entrata all'ammasso, l'operatore indica la propria intenzione di avvalersi di tale possibilità. 2. Se il quantitativo di carni effettivamente stoccato, ammassate come tali o, se le carni sono disossate o tagliate, il quantitativo di carni non disossate messo in lavorazione è inferiore a quello per il quale è concluso il contratto e: a) superiore o uguale al 90 % di tale quantitativo, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all', paragrafo 2, viene ridotto in proporzione; b) inferiore al 90 % ma superiore o uguale all'80 % di questo quantitativo, l'aiuto all'ammasso privato è pagato per la metà del quantitativo effettivamente stoccato; c) inferiore all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato. 3. In caso di disossamento: a) se il quantitativo effettivamente ammassato è uguale o inferiore a 67 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato; b) se il quantitativo effettivamente ammassato è superiore a 67 kg inferiore a 75 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'importo dell'aiuto di cui all', paragrafo 2, viene ridotto in proporzione. 4. I grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso ed altri ritagli di apprestamento dovuti, al taglio o al disossamento non possono essere ammassati. 5. Non viene concesso alcun aiuto: a) per il quantitativo ammassato come tale o, se le carni sono disossate o tagliate, per il quantitativo di carni non disossate messo in lavorazione eccedente il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto, e b) se le carni sono disossate, per il quantitativo eccedente 75 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione.
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