Art. 11
In vigore dal 14 giu 1989
Salvo caso di forza maggiore, la domanda di pagamento dell'aiuto e i documenti giustificativi devono essere presentati all'autorità competente entro i 6 mesi successivi alla scadenza del periodo di ammasso contrattuale. Se i documenti giustificativi non hanno potuto essere presentati entro i termini prescritti, benché l'operatore si sia fatto parte diligente per procurarseli entro tali termini, può essere concesso un termine supplementare per la presentazione dei documenti stessi. In caso di applicazione dell', la prova viene fornita entro i termini previsti all'articolo 47, paragrafi 2, 4, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 3665/87.
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