Art. 6

1. Al momento del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione devono essere forniti i dati seguenti:

In vigore dal 9 dic 1988
a) nome della nave, b) numero di immatricolazione, c) lettere e cifre esterne di identificazione, d) porto di immatricolazione, e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore, f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto, g) potenza del motore, h) indicativo di chiamata e frequenza radio, i) metodo di pesca previsto, j) specie di pesci che si intendono catturare, k) periodo per il quale viene richiesta la licenza. 2. Ciascuna licenza è valida per un'unica nave. Se più navi partecipano alla medesima operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di una licenza.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1988/3903 — 1. Al momento del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione devono essere forniti i dati seguenti: | Portale Normativo