Art. 1

In vigore dal 9 dic 1988
Nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1989 le navi battenti bandiera di uno dei paesi indicati nell'allegato I sono autorizzate a pescare le specie indicate nell'allegato suddetto nella parte della zona di pesca delle 200 miglia al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana situata oltre le 12 miglia calcolate a partire dalle linee di base, alle condizioni fissate dal presente regolamento.
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