Art. 4
In vigore dal 9 dic 1988
1. Possono essere rilasciate licenze per la pesca dei gamberetti alle navi che battono bandiera di uno dei paesi di cui all'allegato I, punto 2. I quantitativi di catture autorizzati in base a tali licenze, il numero massimo di queste ultime e il numero massimo dei giorni di mare durante i quali dette licenze sono valide sono indicati, per ciascun paese, all'allegato I, punto 2.
2. Le licenze di cui al paragrafo 1 sono rilasciate previa presentazione, da parte delle autorità del paese interessato, di un piano di pesca approvato dalla Commissione e tale da rispettare i limiti indicati, per il paese in questione, all'allegato I, punto 2.
3. La validità di ciascuna licenza di cui al paragrafo 1 è limitata al periodo fissato nel piano di pesca in base al quale è stata rilasciata la licenza.
4. Tutte le licenze di cui al paragrafo 1, rilasciate alle navi di un paese terzo, cessano di essere valide non appena si constata che la quota fissata per tale paese all'allegato I, punto 2, è esaurita.
Storico versioni
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