Art. 3
In vigore dal 9 dic 1988
1. Il numero massimo di licenze come pure il numero massimo di licenze temporanee rinnovabili, che possono essere accordate per la pesca dei gamberetti in base ai pareri scientifici alle navi battenti bandiera degli Stati Uniti e vincolate per contratto a sbarcare tutte le loro catture nel dipartimento francese delle Guiana è indicato all'allegato I, punto 1.
2. Le licenze di cui al paragrafo 1 cessano di essere valide alla scadenza del contratto che stabilisce l'obbligo di sbarcare le catture ed al più tardi il 31 dicembre 1989.
3. La validità delle licenze temporanee è limitata a tre mesi ogni periodo. Per tener conto di un eventuale aumento della presenza di navi battenti bandiera di uno Stato membro nella zona prevista all', un certo numero di licenze provvisorie può non essere rinnovato. Nel caso di un tale aumento, lo Stato membro interessato informa i servizi della Commissione al più tardi un mese prima della scadenza della validità delle licenze provvisorie.
4. Il numero di licenze di cui al paragrafo 1 può essere rivisto se i pareri scientifici fanno menzione di una evoluzione sostanziale della popolazione di gamberetti.
Storico versioni
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