Art. 2
In vigore dal 9 dic 1988
1. L'esercizio delle attività di pesca nella zona di cui all' è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalla Commissione a nome della Comunità ed all'osservanza delle condizioni indicate in tale licenza, nonché delle misure di controllo e delle altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca in detta zona.
2. Le richieste di licenze sono presentate dalle autorità dei paesi terzi interessati presso i servizi della Commissione al più tardi quindici giorni feriali prima della data desiderata dell'inizio di validità. Le licenze sono rilasciate alle autorità dei paesi terzi interessati.
3. Nel caso in cui nessuna domanda di concessione di licenza prevista nell'allegato I punto 1, sia stata presentata nei termini di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, su richiesta delle autorità francesi, può, tramite il loro intervento, rilasciare delle licenze agli armatori di paesi terzi interessati.
4. Le lettere e i numeri di immatricolazione della nave munita di licenza di pesca devono essere chiaramente indicati su ambo i lati della prua e su ciascun lato della sovrastruttura, nel punto più visibile. Le lettere e i numeri devono essere verniciati in un colore contrastante con quello dello scafo o della sovrastruttura e non devono essere né cancellati né modificati, né ricoperti, né altrimenti occultati.
Storico versioni
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