Art. 6
1. Al momento del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione devono essere forniti i dati seguenti:
In vigore dal 9 dic 1988
a) nome della nave,
b) numero di immatricolazione,
c) lettere e cifre esterne di identificazione,
d) porto di immatricolazione,
e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore,
f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto,
g) potenza del motore,
h) indicativo di chiamata e frequenza radio,
i) metodo di pesca previsto,
j) specie di pesci che si intendono catturare,
k) periodo per il quale viene richiesta la licenza.
2. Ciascuna licenza è valida per un'unica nave. Se più navi partecipano alla medesima operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di una licenza.
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