Art. 8

In vigore dal 7 set 1988
Gli Stati membri per i quali viene decisa, in virtù dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70, l'assunzione a carico degli interessi, contabilizzano questi ultimi applicando al totale parziale delle spese mensili il coefficiente fissato dal regolamento (CEE) n. 2775/88 della Commissione, del 7 settembre 1988, recante modalità di applicazione dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (1).
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Art. 8 Regolamento (UE) 1988/2776 | Portale Normativo