Art. 6

In vigore dal 7 set 1988
1. Le spese di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1883/78 sono determinate in base alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3247/81. Esse devono essere calcolate, per mezzo di stati giustificativi, secondo un metodo uniforme stabilito dalla Commissione in applicazione dell'. 2. I servizi ed organismi pagatori contabilizzano l'importo di dette spese durante il mese successivo a quello cui si riferiscono le operazioni. Tuttavia, per le operazioni realizzate nel mese di settembre, le spese sono contabilizzate per il 50 % sul mese di ottobre e per il resto sul mese di novembre. Gli stati giustificativi riguardanti tali operazioni devono essere allegati alla documentazione probatoria da trasmettere alla Commissione entro il 10 novembre ed entro il 20 dicembre. 3. Il paragrafo 2 non si applica per ciò che riguarda gli importi globali di deprezzamento deciso a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1883/78; detti importi sono contabilizzati alla data fissata dal regolamento che li stabilisce.
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