Art. 4

In vigore dal 7 set 1988
1. Sulla base dei dati trasmessi in conformità dell', la Commissione decide e versa gli anticipi mensili sull'imputazione delle spese. 2. Il versamento degli anticipi sull'imputazione ha luogo al più tardi il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese dei servizi od organismi pagatori. La Commissione, dopo aver informato gli Stati membri interessati, può tuttavia differire il versamento degli anticipi agli Stati membri le cui comunicazioni ai sensi dell' le pervengano in ritardo o contengano discordanze che richiedono verifiche supplementari.
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