Art. 9

In vigore dal 7 set 1988
1. Le spese dichiarate per un determinato mese devono corrispondere ai pagamenti e alle riscossioni realmente effettuati nel corso di tale mese. Essi possono comportare rettifiche ai dati dichiarati per i mesi precedenti dello stesso esercizio. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, primo comma, si considerano le date seguenti: a) per le spese di cui all', paragrafo 1, la data alla quale il servizio od organismo pagatore le contabilizza conformemente al paragrafo 2 di detto articolo; b) per le riscossioni di cui all', paragrafo 1, la data alla quale gli importi sono accreditati sui conti previsti al paragrafo 2 di detto articolo; c) per tutti gli altri tipi di spesa: - la data alla quale il conto del servizio od organismo è stato addebitato, oppure - la data alla quale l'organismo interessato ha emesso e inviato il titolo di pagamento a un istituto di credito o al beneficiario. 3. Gli ordini di pagamento non eseguiti, nonché, i pagamenti addebitati e in seguito riaccreditati sono detratti dalle spese per il mese nel corso del quale la mancata esecuzione o l'annullamento vengono segnalati al servizio od organismo pagatore. 4. I pagamenti a carico del FEAOG-garanzia, ove siano gravati da crediti, sono da considerarsi integralmente realizzati ai sensi del paragrafo 1: - alla data del pagamento della somma che resta dovuta al beneficiario, se il credito è inferiore alla spesa liquidata, - alla data di liquidazione della spesa, se il credito è uguale o superiore alla spesa liquidata. 5. la data di cui al paragrafo 2, lettera b), non deve essere, in alcun caso, posteriore di oltre quaranta giorni alla fine del mese nel corso del quale sono effettivamente avvenute le riscossioni. 6. I dati cumulati relativi alle spese imputabili a un esercizio, da trasmettere alla Commissione entro il 10 novembre, possono essere rettificati unicamente nell'ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione in conformità dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70. 7. Tuttavia, le rettifiche apportate dalla Commissione ai dati di cui all' riguardanti l'intero esercizio sono citate in allegato a una decisione di anticipo e danno luogo, entro la fine del mese nel corso del quale tale decisione è adottata, a prelievo o versamento da parte dei servizi od organismi abilitati.
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