Art. 7

In vigore dal 7 set 1988
1. Gli importi compensativi monetari riscossi o concessi negli scambi fra Stati membri debbono essere dichiarati al lordo in occasione della trasmissione della documentazione di cui all', paragrafo 6. 2. Se la riscossione ed il pagamento degli importi compensativi di cui al paragrafo 1, nonché la riscossione degli altri importi da assegnare al FEAOG-sezione garanzia non sono effettuati da uno dei servizi di cui all' del regolamento (CEE) n. 729/70, gli Stati membri eseguono il versamento degli importi riscossi: - sul conto aperto in applicazione dell', paragrafo 1, oppure - sul conto di un servizio od organismi ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 729/70.
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