Art. 3
In vigore dal 7 set 1988
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione a mezzo telecopia, al più tardi il secondo giorno lavorativo di ogni settimana, l'importo totale delle spese pagate dall'inizio del mese sino alla fine della settimana precedente.
2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 deve indicare la parte di spesa contabilizzata sull'ammasso pubblico conformemente all', paragrafo 2.
Essa deve essere inoltre sdoppiata, se la settimana inizia in un mese e termina il mese seguente.
3. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione a mezzo telecopia, non oltre il giorno 10 del mese, l'importo totale delle spese pagate durante il mese precedente.
4. Nella comunicazione di cui al paragrafo 3, le spese devono essere ripartite per capitoli della nomenclatura del bilancio delle Comunità europee.
5. Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione in triplice copia, non oltre il giorno 20 del mese, una documentazione probatoria destinata all'imputazione nel bilancio comunitario, delle spese pagate durante il mese precedente.
Tuttavia la documentazione destinata all'imputazione delle spese pagate dal 1o al 15 ottobre deve pervenire entro il 10 novembre.
6. La documentazione di cui al paragrafo 5 deve essere corredata:
a) di uno stato giustificativo, elaborato dal servizio od organismo pagatore in causa, delle spese, ripartite secondo la nomenclatura del bilancio delle Comunità europee e per categoria di spesa, comprensivo:
- delle spese pagate durante il mese precedente,
- delle previsioni di spesa per il mese in corso e per i due mesi successivi;
b) di uno stato di tesoreria, chiuso alla fine del mese precedente;
c) se del caso, di un riepilogo dei dati di cui alla lettera a).
7. Le spese di ottobre sono contabilizzate sul mese di ottobre se effettuate tra il 1o e il 15 e sul mese di novembre se effettuate tra il 16 e il 31.
Storico versioni
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