Art. 7

In vigore dal 24 ago 1988
1. Entro un termine di tre mesi dalla presentazione della domanda, la competente autorità versa l'aiuto per il quantitativo di mosti di uve concentrati denaturati ammessi al beneficio dell'aiuto. 2. Il termine di cui al paragrafo 1 non si applica qualora sia stata aperta un'indagine amministrativa concernente il diritto all'aiuto. In questo caso il pagamento viene effettuato solo quando tale diritto è stato riconosciuto. 3. Appena ricevuto l'esemplare del contratto di cui all', paragrafo 6, e a richiesta dell'elaboratore, l'autorità competente versa un anticipo pari all'aiuto, calcolato per i volumi di mosto di uve concentrato che l'elaboratore intende denaturare e per i quali comprova l'entrata nei propri impianti; l'anticipo è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari al 120 % dell'importo anticipato.
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