Art. 11
In vigore dal 24 ago 1988
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'applicazione del presente regolamento. Si tratta, in particolare, di misure di controllo che consentono di verificare le caratteristiche dei mosti di uve concentrati denaturati oggetto delle domande di aiuto e di impedire che essi siano sviati dalla loro destinazione.
2. A tal uopo, la competente autorità dello Stato membro procede, in particolare:
- a un controllo, segnatamente della denaturazione e almeno per sondaggio, negli impianti dell'elaboratore ed eventualmente in quelli dell'utilizzatore;
- alla verifica della contabilità di magazzino di cui all'.
3. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione del presente regolamento e ne comunicano immediatamente il nome e l'indirizzo alla Commissione, la quale provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Storico versioni
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