Art. 13
In vigore dal 24 ago 1988
1. Salvo caso di forza maggiore, se l'elaboratore non adempie uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, escluso l'obbligo di trasformare in mosti di uve concentrati denaturati le materie prime oggetto della domanda di aiuto, l'aiuto da versare viene ridotto di un importo stabilito dall'autorità competente in funzione della gravità dell'infrazione commessa.
2. In caso di forza maggiore, l'autorità competente adotta le misure necessarie in funzione della circostanza invocata.
3. Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del paragrafo 2 nonché del seguito riservato alle domande di ricorso alla clausola di forza maggiore.
Storico versioni
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