Art. 6

In vigore dal 24 ago 1988
Per beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore presenta quanto prima all'autorità competente, e al più tardi il 31 agosto, una domanda di aiuto, allegandovi segnatamente una distinta dei contratti e dei quantitativi effettivamente denaturati.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1988/2635 | Portale Normativo