Art. 3

In vigore dal 24 ago 1988
1. L'elaboratore che intenda beneficiare dell'aiuto conclude con un utilizzatore un contratto di consegna, in appresso denominato « contratto », e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente entro il 15 settembre. Il contratto contiene le indicazioni di cui al paragrafo 3. 2. L'autorità competente comunica alla Commissione, entro il 30 settembre, i quantitativi di mosti di uve concentrati oggetto dei contratti. 3. Il contratto verte su un quantitativo minimo di 200 ettolitri di mosti di uve concentrato denaturato e reca le seguenti indicazioni: - il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'elaboratore; - gli elementi tecnici seguenti: - luogo di magazzinaggio previsto per i mosti di uve e per i mosti di uve concentrati, - quantitativo (in ettolitri di mosto di uve concentrato), - il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'utilizzatore. 4. Il contratto comprende una clausola che prevede la possibilità di applicare ai quantitativi contrattuali un coefficiente, al fine di ridurli se il loro volume totale supera il quantitativo massimo annuo previsto per l'insieme della Comunità. Se del caso, la Commissione fissa il coefficiente, secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, entro il 31 ottobre. 5. L'autorità competente approva il contratto anteriormente al 15 novembre per i quantitativi contrattuali eventualmente ridotti a norma del paragrafo 4. 6. L'autorità competente informa l'elaboratore dell'esito della procedura di riconoscimento e gli invia, se del caso, copia vistata del contratto al più tardi il 30 novembre.
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