Art. 2
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
In vigore dal 24 ago 1988
a) elaboratore: qualsiasi persona fisica o giuridica oppure qualsiasi associazione di tali persone che:
- acquista direttamente o indirettamente dai produttori uve fresche (escluse quelle da tavola) o mosti (esclusi i mosti di uve da tavola), e li trasforma o li fa trasformare da terzi in mosti di uve concentrati, ovvero
- in qualità di produttore, trasforma o fa trasformare da terzi i medesimi prodotti in mosti di uve concentrati.
Sono assimilate agli elaboratori le persone fisiche o giuridiche e le associazioni di tali persone che posseggono mosti di uve concentrati delle campagne precedenti;
b) utilizzatore: il produttore di alimenti per animali che utilizza, nella composizione di tali alimenti, mosti di uve concentrati denaturati;
c) autorità competente: l'organismo della regione in cui ha sede l'elaboratore.
Storico versioni
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