Art. 8
In vigore dal 26 lug 1988
L'importo del contributo del Fondo non può oltrepassare quello stabilito dalla Commissione al momento della definizione del contratto di programma di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento del Fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:2506:oj#art-8