Art. 8

In vigore dal 26 lug 1988
L'importo del contributo del Fondo non può oltrepassare quello stabilito dalla Commissione al momento della definizione del contratto di programma di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento del Fondo.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1988/2506 | Portale Normativo