Art. 3

In vigore dal 26 lug 1988
1. a) Il programma comunitario riguarda le zone che negli ultimi tre anni e non prima del 1g gennaio 1984 hanno subito, subiscono tuttora o potrebbero subire perdite occupazionali di rilievo nel settore dei cantieri navali, purché questo settore sia determinante per il loro sviluppo economico e quando ne risulti un serio aggravio della disoccupazione. b) Il programma comunitario riguarda inoltre le zone corrispondenti o appartenenti ad un'unità territoriale di livello NUTS III che soddisfano a ciascuno dei seguenti criteri: - tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni; - tasso di occupazione industriale, rispetto all'occupazione complessiva, uguale o superiore alla media comunitaria per un anno di riferimento a partire dal 1975; - regresso accertato dell'occupazione industriale rispetto all'anno di riferimento prescelto di cui al precedente trattino, purché siano soddisfatti anche i criteri settoriali di cui alla lettera a). Il programma comunitario può estendersi a zone contigue che rispondano ai criteri di cui sopra. 2. Il programma comunitario si applica, previa decisione della Commissione, alle zone di cui al paragrafo 1. La Commissione decide entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data di presentazione, da parte dello Stato membro interessato, della domanda relativa alle zone che possono beneficiare del programma comunitario. Le domande vanno inviate alla Commissione entro il 30 aprile 1990, corredate delle informazioni necessarie, in particolare di quelle relative alle perdite di posti di lavoro nei cantieri navali; dette informazioni devono essere coerenti con quelle contenute nelle relazioni annuali sulla realizzazione degli obiettivi di ristrutturazione che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 11 della direttiva 87/167/CEE. 3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento il programma comunitario si applica alle seguenti zone spagnole e portoghesi, che hanno subito perdite rilevanti di posti di lavoro nel settore dei cantieri navali nel corso degli anni antecedenti al periodo preso in considerazione ai sensi del paragrafo 1, ossia: - la regione di Murcia in Spagna e - la zona di Setubal in Portogallo.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1988/2506 | Portale Normativo