Art. 6

In vigore dal 26 lug 1988
1. L'aiuto all'investimento può essere erogato, in parte o per intero, sotto forma di sovvenzione in capitale o di abbuono di interessi su prestito. 2. Per le operazioni di cui all', le categorie di beneficiari del contributo del Fondo possono essere le autorità pubbliche, gli enti locali, le società regionali di sviluppo, organismi diversi, imprese, cooperative o singole persone che svolgono un'attività produttiva. 3. È escluso il cumulo tra gli aiuti concessi nell'ambito del presente programma comunitario e gli aiuti concessi, per lo stesso progetto, nel quadro delle azioni comunitarie specifiche istituite sulla base del regolamento (CEE) n. 724/75 o del regolamento (CEE) n. 3634/85. Gli aiuti previsti all', paragrafo 1, lettere c) ed e) del regolamento n. 2617/80 e, quando vanno a diretto beneficio delle imprese, gli aiuti di cui alla lettera g) dello stesso paragrafo, non possono avere l'effetto di ridurre la quota delle imprese beneficiarie a meno del 20 % della spesa totale.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1988/2506 | Portale Normativo