Art. 9
In vigore dal 26 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1988.
Per il Consiglio Il Presidente Y. PAPANTONIOU
(1) GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1. (2) GU n. C 291 del 31. 10. 1987, pag. 8, e modifiche trasmesse il 19 maggio 1988 e il 28 giugno 1988 (non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 187 del 18. 7. 1988. (4) GU n. C 356 del 31. 12. 1987, pag. 49. (5) GU n. L 69 del 12. 3. 1987, pag. 55.(6) GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 16. (7) GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 8.(8) GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1. (9) GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:2506:oj#art-9