Art. 7

In vigore dal 26 lug 1988
1. Il programma di intervento predisposto dalle autorità competenti dello Stato membro interessato è trasmesso alla Commissione: a) per le zone di cui all', paragrafo 3, entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento; b) per le zone di cui all', paragrafo 2, a decorrere dalla data di presentazione, da parte dello Stato membro, della domanda relativa alle zone che possono beneficiare del programma comunitario, non oltre la scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla data della decisione che la Commissione dovrà adottare conformemente al suddetto paragrafo 2. Allorché la decisione della Commissione riguarda una delle zone di cui all', paragrafo 3 o una zona che abbia formato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell', paragrafo 2, il programma di intervento in atto viene opportunamente modificato. 2. La durata del programma di intervento non può oltrepassare la data del 31 dicembre 1993.
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