Art. 5
In vigore dal 26 lug 1988
1. Il programma comunitario è finanziato congiuntamente dallo Stato membro e dalla Comunità. Il contributo del Fondo, che non deve oltrepassare il 55 % delle spese pubbliche complessive previste dal programma, è erogato nel contesto degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee. La partecipazione comunitaria per tipo di operazione non può superare i tassi di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2617/80, ad eccezione della lettera b).
Per quanto riguarda le infrastrutture di cui all', secondo comma del presente regolamento, la partecipazione comunitaria può arrivare fino al 50 % della spesa pubblica.
2. Se il programma comunitario si applica alle zone portoghesi, i tassi di partecipazione del Fondo di cui al paragrafo 1 sono aumentati, fino al 31 dicembre 1990, di 20 punti, con un massimo del 70 %.
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