Art. 5

In vigore dal 25 lug 1988
1. Con effetto al 1o maggio 1987 e fino al 30 giugno 1987, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue: Iugoslavia 169,8 Turchia 90,3 Egitto 388,8 Siria 338,0 Venezuela 80,5 Brasile 195,9 2. Con effetto al 16 maggio 1987 e fino al 30 giugno 1987, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue: a) Grecia 91,5 b) Cile 102,8 Israele 180,5 India 128,4 Tunisia 110,0 3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1988/2338 | Portale Normativo