Art. 5
In vigore dal 25 lug 1988
1. Con effetto al 1o maggio 1987 e fino al 30 giugno 1987, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue:
Iugoslavia 169,8
Turchia 90,3
Egitto 388,8
Siria 338,0
Venezuela 80,5
Brasile 195,9
2. Con effetto al 16 maggio 1987 e fino al 30 giugno 1987, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue:
a) Grecia 91,5
b) Cile 102,8
Israele 180,5
India 128,4
Tunisia 110,0
3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.
Storico versioni
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