Art. 8

In vigore dal 25 lug 1988
Con effetto al 1o luglio 1987, agli importi indicati all' del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (2) si applica il coefficiente di 3,083961.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1988/2338 | Portale Normativo