Art. 10

In vigore dal 25 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1988. Per il Consiglio Il Presidente Th. PANGALOS (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6. (4) GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 40. (1) GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1. (2) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.
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Art. 10 Regolamento (UE) 1988/2338 | Portale Normativo