Art. 10
In vigore dal 25 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
Th. PANGALOS
(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.
(4) GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 40.
(1) GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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