Art. 3
In vigore dal 25 lug 1988
Con effetto al 1o luglio 1987, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a:
- 2 974 FB al mese, per i funzionari di grado C 4 o C 5,
- 4 558 FB al mese, per i funzionari di grado C 1, C 2, o C 3.
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