Art. 6

In vigore dal 24 giu 1988
Misure di accompagnamento e valutazione 1. L'azione comunitaria è oggetto di misure di accompagnamento volte ad assicurare la realizzazione effettiva degli impegni presi nel quadro degli obiettivi definiti dagli articoli 130 A e 130 C del trattato. Tali misure permettono, se necessario, di riorientare l'azione a partire dalle necessità emerse nel corso dell'esecuzione. La Commissione sottopone periodicamente ai comitati di cui all' relazioni sullo svolgimento delle azioni. 2. Al fine di valutare l'efficacia degli interventi strutturali, l'azione comunitaria è oggetto di una valutazione ex-ante e ex-post volta a verificare il suo impatto con riferimento agli obiettivi di cui all'articolo 1 e ad analizzare le sue incidenze su problemi strutturali specifici. 3. Le modalità delle misure di accompagnamento e della valutazione dell'azione comunitaria sono fissate dalle disposizioni di cui all', paragrafi 4 e 5 e, per quanto concerne la BEI, dalle disposizioni statutarie che ne regolano il funzionamento.
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