Art. 3

Missione dei Fondi 1. Conformemente all'articolo 130 C del trattato, il FESR:

In vigore dal 24 giu 1988
- ha come scopi fondamentali il sostegno degli obiettivi nn. 1 e 2 nelle regioni interessate; - inoltre, partecipa all'azione dell'obiettivo n. 5 b). Fra l'altro, esso contribuisce al sostegno: a) di investimenti produttivi; b) della creazione o dell'ammodernamento di infrastrutture che contribuiscono allo sviluppo o alla riconversione delle regioni interessate; c) di iniziative intese a sviluppare il potenziale endogeno delle regioni interessate. Il FESR contribuisce inoltre al sostegno di studi od esperimenti pilota per lo sviluppo regionale a livello comunitario, segnatamente allorché si tratti di zone frontaliere degli Stati membri. 2. Nell'ambito dell'articolo 123 del trattato e in base alle decisioni adottate o da adottare in virtù dell'articolo 126 del trattato, il FSE: - sostiene in tutta la Comunità, come compito prioritario, azioni di formazione professionale e incentivi a favore dell'occupazione per lottare contro la disoccupazione di lunga durata (obiettivo n. 3) e per inserire i giovani nella vita professionale (obiettivo n. 4); - sostiene inoltre l'azione di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5 b). Le categorie di persone interessate dal sostegno del FSE sono: a) i disoccupati di lunga durata (obiettivo n. 3); b) i giovani che hanno finito di frequentare la scuola dell'obbligo a tempo pieno (obiettivo n. 4); c) oltre alle categorie di persone di cui alle precedenti lettere a) e b), qualora il FSE contribuisca al finanziamento delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi nn. 1, 2 e 5 b), le azioni di formazione professionale o di incentivi a favore dell'occupazione riguardano segnatamente i disoccupati o le persone che rischiano di diventare disoccupate, allo scopo di fornire agli interessati le qualifiche professionali atte a favorire la stabilità del livello occupazionale o a sviluppare nuove possibilità di occupazione. Oltre ai disoccupati e alle persone che rischiano di diventare disoccupate, altre categorie di persone possono beneficiare di queste misure conformemente al paragrafo 4. Il sostegno del FSE tiene conto delle esigenze che si fanno sentire sul mercato del lavoro e delle priorità stabilite nelle politiche comunitarie in materia di occupazione. 3. Nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 39 del trattato, gli interventi del FEAOG-Orientamento mirano in particolare al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) potenziare e riorganizzare le strutture agrarie, comprese quelle della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti agricoli e della pesca, nonché forestali, segnatamente nella prospettiva della riforma della politica agricola comune; b) provvedere alla riconversione delle attività agricole e promuovere la ricerca di attività complementari per gli agricoltori; c) garantire un equo tenore di vita agli agricoltori; d) contribuire allo sviluppo del tessuto sociale delle zone rurali, alla difesa dell'ambiente ed al mantenimento dello spazio rurale (che include la difesa delle risorse naturali dell'agricoltura) nonché alla compensazione degli effetti negativi degli svantaggi naturali sull'agricoltura. 4. Le disposizioni specifiche che disciplinano l'azione di ciascun Fondo a finalità strutturale sono quelle stabilite dalle decisioni di applicazione prese a norma dell'articolo 130 E del trattato. In particolare esse stabiliscono le modalità d'intervento di ciascun Fondo in una delle forme stabilite dall', paragrafo 2, le condizioni di finanziabilità e le aliquote dei contributi. Fatto salvo quanto dispone il paragrafo 5 del presente articolo, esse stabiliscono inoltre le modalità di accompagnamento, di valutazione, di gestione finanziaria e di controllo delle azioni nonché le disposizioni transitorie, rispetto alla normativa vigente, eventualmente necessarie. 5. Il Consiglio, deliberando a norma degli articoli 130 E del trattato, stabilisce le disposizioni necessarie per provvedere al coordinamento tra gli interventi dei singoli, da un lato, e tra gli interventi di questi ultimi, quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro. La Commissione e la BEI stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche ai fini del coordinamento dei loro interventi. Le decisioni d'applicazione cui si fa riferimento nel presente articolo stabiliscono inoltre le disposizioni transitorie relative alle impostazioni integrate decise nell'ambito della normativa vigente. II. METODO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI Articolo 4 Complementarità, partnership, assistenza tecnica 1. L'azione comunitaria è complementare alle azioni nazionali corrispondenti o vi contribuisce. Ciò è il risultato della stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato e le competenti autorità designate da quest'ultimo a livello nazionale, regionale, locale o altro, i quali agiscono in qualità di partner che perseguono un obiettivo comune. Tale concertazione sarà in appresso denominata "partnership". La partnership è operante in fatto di preparazione, finanziamento, misure di accompagnamento e valutazione delle azioni. 2. In forza delle disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni di cui all', paragrafi 4 e 5 la Commissione prende iniziative e le misure d'esecuzione necessarie affinché l'azione comunitaria concorra al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e apporti un valore aggiunto alle iniziative nazionali. 3. Nel quadro della partnership, la Commisione può contribuire, secondo le modalità di cui all', paragrafo 4, alla preparazione, all'esecuzione, all'adeguamento degli interventi finanziando studi preparatori ed iniziative di assistenza tecnica sul terreno, di concerto con lo Stato interessato ed eventualmente con le autorità di cui al paragrafo 1. 4. Nel corso della fase preparatoria degli interventi la divisione dei compiti tra la Commissione e gli Stati membri è quella stabilita, per ciascun obiettivo, dagli articoli da 8 ad 11.
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