Art. 5
In vigore dal 24 giu 1988
Forme d'intervento 1. L'intervento finanziario dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti a livello comunitario avrà luogo secondo forme di finanziamento diversificate in funzione della natura delle operazioni.
2. Quanto ai Fondi strutturali l'intervento finanziario assume una delle seguenti forme:
a) cofinanziamento di programmi operativi;
b) cofinanziamento di un regime di aiuti nazionale, compresi i rimborsi;
c) concessione di sovvenzioni globali, gestite in genere da un intermediario, designato dallo Stato membro con l'accordo della Commissione, e da esso suddivise in singole sovvenzioni da erogarsi ai beneficiari finali;
d) cofinanziamento di progetti appropriati, compresi i rimborsi;
e) sussidi all'assistenza tecnica e agli studi preparatori all'apprestamento degli interventi.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e in cooperazione con il Parlamento europeo, può decidere altre forme d'intervento dello stesso tipo.
3. L'intervento finanziario della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti ha luogo in particolare in una delle seguenti forme e nel rispetto delle specifiche disposizioni che disciplinano il funzionamento di questi strumenti:
- prestiti o altre forme di cofinanziamento di investimenti determinati:
- prestiti globali;
- cofinanziamento dell'assistenza tecnica o di studi preparatori all'elaborazione delle azioni;
- garanzie.
4. I contributi comunitari combinano, in modo appropriato, gli interventi in forma di sovvenzioni e di prestiti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 nell'intento di rendere ottimale l'effetto trainante delle risorse di bilancio utilizzate, ricorrendo alle tecniche d'ingegneria finanziaria esistenti.
5. Un programma operativo ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è un insieme organico di azioni pluriennali per la cui esecuzione si può far ricorso a uno o più Fondi, ad uno o più degli altri strumenti finanziari esistenti ed alla BEI.
All'attuazione di un programma operativo che implichi l'intervento di più Fondi e/o di più altri strumenti finanziari si può dar luogo attraverso un approccio integrato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di cui all', paragrafo 5.
I programmi operativi sono intrapresi su iniziativa degli Stati membri o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato.
Storico versioni
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