Art. 2
In vigore dal 24 giu 1988
Strumenti 1. I Fondi strutturali (FEAOG-Orientamento, FSE e FESR) contribuiscono, ciascuno secondo le norme specifiche che li disciplinano, al conseguimento degli obiettivi 1-5 secondo lo schema d'intervento qui appresso:
- obiettivo n. 1: FESR, FSE, FEAOG-Orientamento,
- obiettivo n. 2: FESR, FSE,
- obiettivo n. 3: FSE,
- obiettivo n. 4: FSE,
- obiettivo n. 5 a):
FEAOG-Orientamento,
- obiettivo n. 5 b):
FEAOG-Orientamento, FSE, FESR.
2. La BEI, pur continuando ad assolvere le missioni ad essa affidate dagli articoli 129 e 130 del trattato, contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 conformemente alle modalità stabilite dal proprio statuto.
3. Gli altri strumenti finanziari esistenti possono intervenire, ciascuno secondo le specifiche disposizioni che li disciplinano, in favore di qualsiasi azione sostenuta da uno o più fondi strutturali ai fini del conseguimento di uno degli obiettivi da 1 a 5. Se del caso, la Commissione adotta le disposizioni necessarie affinché questi strumenti possano contribuire in modo migliore agli obiettivi indicati all'articolo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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