Art. 11

In vigore dal 24 giu 1988
Obiettivo n. 5 1. Le modalità di attuazione delle azioni connesse con l'accelerazione dell'adattamento delle strutture agricole (obiettivo n. 5 a)) sono decise nel quadro delle disposizioni adottate ai sensi dell', paragrafi 4 e 5. 2. Le zone ammissibili al contributo a titolo dell'obiettivo n. 5 b) saranno selezionate, conformemente alla procedura prevista all', tenendo conto segnatamente del loro grado di sviluppo rurale, in base al numero delle persone occupate in agricoltura, del loro livello di sviluppo economico e agricolo, della loro situazione periferica e della loro sensibilità all'evoluzione del settore agricolo, in particolare nella prospettiva della riforma della politica agricola comune. Questi criteri saranno precisati nel contesto delle disposizioni adottate in virtù dell', paragrafi 4 e 5. 3. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro programmi di sviluppo delle zone rurali, che contengono in particolare: - la descrizione delle principali linee riguardanti lo sviluppo delle zone rurali e delle relative azioni; - l'indicazione dell'utilizzazione dei contributi dei diversi Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari, prevista nell'ambito della realizzazione dei programmi; - l'articolazione, se del caso, con le conseguenze della riforma della politica agricola comune. Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione degli interventi degli Stati membri possono unire ai loro programmi le richieste di programmi operativi compresi nei medesimi. La Commissione valuta i programmi proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento nonché con le disposizioni e le politiche di cui agli . Essa stabilisce, nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno allo sviluppo rurale, avendo cura di seguire le procedure previste dall'. Il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare: - le linee prioritarie di sviluppo scelte per l'intervento comunitario; - le forme di intervento; - il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; - la durata di questi interventi. Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato membro interessato o dalla Commissione di concerto con quest'ultimo, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono precisate dalle disposizioni di cui all', paragrafi 4 e 5. 4. L'intervento assume prevalentemente forma di cofinanziamento degli aiuti nazionali e dei programmi operativi. 5. Le azioni finanziabili col concorso dei diversi Fondi strutturali che debbono contribuire all'obiettivo n. 5 sono precisate dall', paragrafi 4 e 5. Per quanto riguarda il FEAOG-Orientamento, tali disposizioni distinguono, da un lato, le misure da finanziare ai fini dell'adattamento delle strutture agricole (obiettivo n. 5 a)) e, dall'altro, ai fini dello sviluppo delle zone rurali (obiettivo n. 5 b)). IV. DISPOSIZIONI FINANZIARIE Articolo 12 Risorse dei Fondi strutturali e concentrazione 1. Nel quadro delle previsioni pluriennali di bilancio la Commissione presenta, ogni anno, una proiezione su cinque anni degli stanziamenti necessari per l'insieme dei tre Fondi strutturali. Tale proiezione è accompagnata da una ripartizione indicativa, per obiettivo, degli stanziamenti d'impegno. Al momento dell'elaborazione di ciascun progetto preliminare di bilancio, la Commissione tiene conto, per la dotazione dei Fondi strutturali, della ripartizione indicativa per obiettivo. 2. Gli stanziamenti d'impegno per i Fondi strutturali saranno raddoppiati in termini reali nel 1993 rispetto al 1987. Oltre ai mezzi previsti per l'esercizio 1988 (7 700 milioni), gli importi dell'aumento annuale degli stanziamenti di impegno a tal fine ammontano a 1,3 miliardi di ECU annualmente dal 1989 al 1992 per raggiungere l'importo di 12,9 miliardi di ECU nel 1992 (prezzi 1988). Lo sforzo sarà proseguito nel 1993 per giungere al raddoppio. A questi importi si aggiungono quelli necessari per gli aiuti al reddito degli agricoltori e per il ritiro delle terre dalla produzione, nei limiti di un ammontare massimo rispettivamente di 300 e 150 milioni di ECU nel 1992 (prezzi 1988). 3. Sarà fatto uno sforzo significativo di concentrazione delle risorse di bilancio a favore delle regioni in ritardo in termini di sviluppo economico che sono interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1. I contributi dei Fondi strutturali (stanziamenti di impegno) a favore di queste regioni saranno raddoppiati in termini reali entro il 1992. Tutte le azioni svolte a titolo degli obiettivi dal n. 1 al n. 5 a favore delle regioni dell'obiettivo n. 1 saranno contabilizzate a tal fine. 4. La Commissione si adopererà affinché, nell'ambito degli stanziamenti complementari a favore delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1, venga fatto uno sforzo particolare per le regioni meno prospere. 5. Il FESR potrà destinare all'obiettivo n. 1 fino all'80 % delle proprie risorse. 6. Allo scopo di facilitare la programmazione degli interventi nelle regioni interessate, la Commissione stabilisce, a titolo indicativo, per un periodo di cinque anni, la ripartizione per ciascuno Stato membro dell'85 % degli stanziamenti d'impegno del FESR. Questa ripartizione è basata sui criteri socio-economici che determinano l'ammissibilità delle regioni e delle zone ai fini di un intervento del FESR conformemente agli obiettivi nn. 1, 2 e 5 b) garantendo nel contempo che l'obiettivo consistente nel raddoppiare gli stanziamenti per le regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1 assumerà la forma di un incremento sostanziale dell'intervento in queste regioni, in particolare in quelle più svantaggiate.
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