Art. 17

In vigore dal 24 giu 1988
Comitati 1. Nell'attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita da tre comitati competenti rispettivamente per gli obiettivi: - n. 1 e n. 2: - comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri; - n. 3 e n. 4: - comitato dell'articolo 124 del trattato CEE; - n. 5 a) e n. 5 b): - comitato di gestione composto da rappresentanti degli Stati membri. 2. Le disposizioni che precisano le modalità relative al funzionamento dei comitati di cui al paragrafo 1, nonché le misure relative ai compiti dei comitati nel quadro della gestione dei Fondi, sono emanate in conformità delle disposizioni di cui all', paragrafi 4 e 5. VI. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 18 Attuazione L'attuazione delpresente regolamento compete alla Commissione.
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Art. 17 Regolamento (UE) 1988/2052 | Portale Normativo