Art. 10

In vigore dal 22 dic 1987
Il regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, recante modalità particolari d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3425/86 (4), è modificato come segue: 1. Il testo dell' è sostituito dal seguente testo: « Le conserve di cui alla sottovoce 1602 50 90 della nomenclatura combinata, rispondenti ai requisiti previsti dal presente regolamento ed esportate verso i paesi terzi, beneficiano di una restituzione particolare se sono fabbricate nel quadro del regime istituito dall' del regolamento (CEE) n. 565/80.» 2. Il testo dell' è sostituito dal seguente testo: « Se le conserve della sottovoce 1602 50 90 della nomenclatura combinata, rispondenti alle condizioni previste dall', sono reimportate nel territorio doganale della Comunità e dichiarate per l'immissione in libera pratica senza che venga applicato il regolamento (CEE) n. 754/76, le autorità competenti ne autorizzano l'immissione in libera pratica soltanto su presentazione della prova che, indipendentemente dal pagamento dei dazi all'importazione che sono loro applicabili, l'importo della restituzione effettivamente concessa alla loro esportazione è stato rimborsato. Se tale importo non può essere calcolato in modo giudicato soddisfacente dalle predette autorità, esso è considerato pari alla restituzione più elevata applicabile ai prodotti in oggetto il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.»
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Art. 10 Regolamento (UE) 1987/3988 | Portale Normativo