Art. 7

Il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del

In vigore dal 22 dic 1987
4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 (7), è modificato come segue: 1. Il testo dell' è sostituito dal seguente testo: « 1. Qualsiasi importazione nella Comunità e qualsiasi esportazione fuori di essa dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 e dei prodotti di cui alle sottovoci 1602 50 90 e 1602 90 69 della nomenclatura combinata, è soggetta alla presentazione di un titolo. 2. Qualsiasi esportazione dalla Comunità del prodotti di cui alla sottovoce 0102 10 della nomenclatura combinata, è soggetta alla presentazione di un titolo.» 2. All', il testo della lettera a) è sostituito dal seguente testo: «a) i titoli d'importazione comportanti fissazione anticipata del prelievo sono validi, a decorrere dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, per i seguenti periodi: iii) 30 giorni per i prodotti della voce 0201 e della sottovoce 0206 10 95 della nomenclatura combinata originari e provenienti dall'Argentina o dall'Uruguay; iii) 60 giorni per i prodotti della voce 0202 e della sottovoce 0206 29 91 della nomenclatura combinata originari e provenienti dall'Argentina, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda o dall'Uruguay; iii) 45 giorni per i prodotti della voce 0202 e della sottovoce 0206 29915 della nomenclatura combinata originari e provenienti dalla Romania.» 3. Il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « 1. I titoli di esportazione sono da esigere per i prodotti: - di una delle sottovoci della nomenclatura combinata, o - di uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata, ripreso in una stessa sottovoce all'allegato III. Le indicazioni figuranti sulla domanda vengono riprese sul titolo di esportazione. 2. Fatte salve altre disposizioni particolari, i titoli d'importazione sono da esigere per i prodotti: - di una delle sottovoci della nomenclatura combinata, o - di uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata ripreso in una stessa sottovoce all'alle- gato IV. Le indicazioni figuranti sulla domanda vengono riprese sul titolo di importazione. 3. Tuttavia, nei casi in cui la possibilità di fissazione anticipata della restituzione, sia per tutte le destinazioni, sia per talune destinazioni, è limitata ai prodotti di una sottovoce o di uno del gruppi di sottovoci di cui al paragrafo 1, la domanda di titolo e il titolo stesso comportante fissazione anticipata della restituzione recano, nella casella 12, la designazione dei prodotti che beneficiano della fissazione anticipata della restituzione, e nella casella 8, la sottovoce o le sottovoci della nomenclatura utilizzata per le restituzioni. Il titolo è valido soltanto per i prodotti così designati.» 4. All'articolo 8 bis, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente testo: «1. Per i prodotti delle voci 0201 e 0202 e delle sottovoci 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata, la domanda di titolo d'esportazione, nonché lo stesso titolo, recano nella casella 13 l'indicazione del paese destinatario del prodotto. 2. Per i prodotti delle voci 0201 e 0202 e delle sotovoci 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata, il titolo d'esportazione comportante fissazio- ne anticipata della restituzione di cui all', lettera a), viene rilasciato il quinto giorno lavorativo seguente quello della presentazione della domanda, fatte salve eventuali misure straordinarie adottate durante lo stesso periodo.» 5. All', paragrafo 1, la parte di frase «della sottovoce 0201 A II della tariffa doganale comune» è sostituita dal testo «delle voci 0201, 0202 e delle sottovoci 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata». 6. Nell'allegato I, sezione I, i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dall'allegato III del presente regolamento: 7. Nell'allegato I, la sezione II è sostituita dall'allegata IV del presente regolamento. 8. L'allegato III compreso nell'allegato V del presente regolamento è aggiunto. 9. L'allegato IV compreso nell'allegato VI del presente regolamento è aggiunto.
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