Art. 3

In vigore dal 22 dic 1987
Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione, del 25 settembre 1978, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine e abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 1896/73 e (CEE) n. 2630/75 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 827/87 (1), il punto 1 è sostituito dal seguente testo: «1. Carni di bovini adulti, fresche o refrigerate (voce 0201 della nomenclatura combinata), presentate in forma di carcasse, mezzene o quarti anteriori e quarti poste- riori provenienti da animali macellati da non oltre 6 giorni.»
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Art. 3 Regolamento (UE) 1987/3988 | Portale Normativo