Art. 2

In vigore dal 22 dic 1987
All', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione, del 30 settembre 1977, relativo a modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (2) il testo della lettera b) è sostituito dal seguente testo: «b) oppure di altri prodotti definiti all'arrticolo 2, paragrafo 6 dello stesso regolamento o di prodotti che rientrano nella sottovoce 0210 20 90 della nomenclatura combinata.»
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