Art. 15
In vigore dal 22 dic 1987
All', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1055/87 della Commissione, del 14 aprile 1987, relativo alla vendita a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (1) modificato dal regolamento (CEE) 1416/87 (2) la prima frase è sostituita dal testo seguente:
1. «Le carni devono essere esportate verso una delle destinazioni per le quali è fissata la restituzione per i prodotti della sottovoce 0202 30 90 della nomenclatura combinata.»
Storico versioni
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