Art. 13

In vigore dal 22 dic 1987
All' della decisione 82/530/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell'isola di Man di applicare un regime di titoli d'importazione speciali per le carni ovine e bovine (5), modificata dalla decisione 84/363/CEE (6), il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Al fine di limitare le importazioni, il Regno Unito può autorizzare il governo dell'isola di Man ad applicare un regime di titoli d'importazione speciali per i prodotti dei settori delle carni ovine e bovine delle voci e delle sottovoci 0102 10, 0102 90 10, 0102 90 31, 0102 90 33, 0102 90 35, 0102 90 37, 0104, 0201, 0202, 0204, 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata.»
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Art. 13 Regolamento (UE) 1987/3988 | Portale Normativo