Art. 6

In vigore dal 14 dic 1987
1. Su richiesta da presentare alle competenti autorità dei rispettivi Stati membri, le spese sostenute per il trasporto dai magazzini di intervento sul territorio nazionale vengono rimborsate conformemente alle percentuali figuranti nell'allegato II. 2. Le spese amministrative sostenuto dalle organizzazioni incaricate dell'attuazione del piano e connesse con la sua realizzazione, escluse le spese coperte a norma dell' del regolamento (CEE) n. 3730/87, possono essere rimborsate, su richiesta da presentare alla competente autorità di ciascuno Stato membro, entro il limite dell'1 % delle risorse finanziarie messe a disposizione di detto Stato membro. 3. Il rimborso delle spese di cui ai paragrafi 1 e 2 è imputato al'importo previsto dall', paragrafo 2 messo a disposizione dei singoli Stati membri per l'attuazione del piano.
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