Art. 8

In vigore dal 14 dic 1987
Entro la fine del mese di marzo di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione del piano sul rispettivo territorio nell'anno precedente. Nella relazione occorre indicare: a) le informazioni ritenute pertinenti ai fini del loro inserimento nel rapporto dall' del regolamento (CEE) n. 3730/87; in particolare occorre precisare in che misura il provvedimento: - si sia tradotto in un'aiuto effettivo per i beneficari, - abbia contribuito ad un aumento netto dei consumi dei prodotti considerati, - abbia incontrato difficoltà di gestione e di controllo; b) una comparazione da parte dello Stato membro interessato tra il totale dei quantitativi distribuiti e destinati ad essere utilizzati sul suo territorio e la corrispondente ripartizione finale tra i beneficiari; c) una dichiarazione che indichi le misure di controllo attuate, con particolare riferimento alle organizzazioni incaricate dell'attuazione del piano.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1987/3744 | Portale Normativo